Come leggere la bolletta della luce.

La bolletta luce è il documento mediante il quale il fornitore di energia elettrica comunica gli oneri economici a carico dell’utente e, contestualmente, il termine ultimo per corrispondere all’azienda quanto dovuto.

Rappresenta a tutti gli effetti il resoconto dei consumi energetici e delle spese sostenute per usufruire della fornitura. Si tratta, quindi, di un documento importante, poiché riporta le varie voci di spesa addebitate all’intestatario dell’utenza e non solo; per questo è importante saper leggere la bolletta elettrica correttamente e conoscere il significato di tutte le informazioni riportate al suo interno.

Come leggere la bolletta della luce: una guida completa.

Le bollette luce presentano un’impostazione grafica e un layout diverso a seconda del fornitore che le emette; al netto di questo aspetto ‘formale’, contengono la stessa tipologia di informazioni.

Dal primo gennaio 2023, infatti, la cosiddetta “bolletta sintetica” deve contenere obbligatoriamente una serie di “elementi minimi obbligatori”, come riporta il glossario disponibile sul portale ufficiale dell’ARERA. In particolare, tutte le bollette luce includono:

Dati identificativi del cliente (nome/ragione sociale, partita IVA/codice fiscale, indirizzo di fatturazione, ecc.). 

Si tratta dei dati indispensabili per procedere con l’emissione della fattura verso il cliente finale, sia esso una persona fisica o un’azienda. L’indirizzo per la fatturazione corrisponde a quello comunicato direttamente dal cliente ed è il luogo a cui sarà recapitata la bolletta. Tale indirizzo può anche non coincidere con quello effettivo della fornitura, vale a dire dove è situato fisicamente il punto di prelievo (POD).

Indirizzo di fornitura.

Individua il luogo preciso in cui avviene fisicamente la consegna dell’energia elettrica.

 

POD.

Si tratta di un codice alfanumerico, composto da 14 o 15 caratteri, che inizia sempre con la sequenza “IT” e serve a identificare in modo univoco il punto di prelievo, ossia il luogo fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Questo codice rimane invariato anche nel caso di cambio di venditore.

Servizio di maggior tutela o mercato libero.

Il servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) è definito come il servizio di maggior tutela. I clienti domestici o le piccole imprese (PMI) sono inclusi in questo servizio se non hanno mai cambiato venditore né sottoscritto un contratto nel mercato libero, o se hanno richiesto nuovamente l’applicazione del servizio dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero, con lo stesso o altri venditori. Le condizioni del servizio di maggior tutela sono applicabili anche a quei clienti domestici e PMI che risultano senza un venditore. Il mercato libero, invece, è quello in cui i clienti possono scegliere liberamente da quale fornitore e a quali condizioni acquistare l’energia elettrica. In questo contesto, le condizioni economiche e contrattuali della fornitura sono stabilite direttamente tra le parti coinvolte, senza l’intervento dell’Autorità.

 

Codice Offerta.

Si tratta del codice alfanumerico stabilito dalla deliberazione 135/2022/R/com, che identifica l’offerta commerciale e viene associato alla fornitura nel Registro delle Condizioni di Utenza (RCU).

 

Consumo annuo.

Il consumo annuo corrisponde al totale registrato in 12 mesi consecutivi, determinato dalla differenza tra le letture rilevate, autoletture o letture ricondotte che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Nel caso in cui siano disponibili solo letture che coprono un arco temporale superiore ai 12 mesi, il dato di consumo annuo viene calcolato applicando il criterio pro-quota die alla differenza tra le letture rilevate/autoletture/letture ricondotte. Se sono disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte utili per l’aggiornamento del dato, il consumo annuo riportato in bolletta verrà aggiornato di conseguenza. Qualora non siano disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte funzionali alla determinazione del consumo, quest’ultimo sarà stimato dal venditore in base ai dati a sua disposizione. Per le nuove attivazioni, in assenza di un dato che copra 12 mesi, il venditore indicherà in bolletta il consumo come rilevato o stimato dall’inizio della fornitura, specificandolo come “consumo da inizio fornitura”; dopo 12 mesi, il dato effettivo dovrebbe essere disponibile. Per il settore elettrico, il consumo annuo è ulteriormente suddiviso in base alle diverse fasce orarie (si veda la descrizione della voce “Fasce orarie”).

 

Recapiti del venditore.

I contatti (come posta, e-mail, modalità telematica o digitale, fax, numero telefonico) necessari per mettersi in relazione con il fornitore di energia elettrica, al fine di ottenere informazioni o presentare reclami, devono comprendere un indirizzo e-mail specificamente dedicato. In alternativa, è consentito un sistema telematico che garantisca la tracciabilità, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 8 del TIQV.

 

Recapiti del distributore.

I contatti (come posta, e-mail, fax, numero telefonico) relativi al servizio di segnalazione guasti elettrici devono essere forniti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica, le quali sono responsabili per l’intervento in caso di guasti o malfunzionamenti.

 

Informazioni sull’erogazione del bonus sociale.

Per i clienti aventi diritto al bonus sociale, il fornitore è obbligato a riportare in ogni bolletta in cui viene applicato il bonus (o una sua frazione) l’indicazione che la fornitura beneficia della compensazione della spesa. Inoltre, deve essere specificato il mese e l’anno entro i quali il cliente dovrà presentare la richiesta di rinnovo. (Si rimanda anche alla descrizione della voce “Bonus sociale”).

 

Modalità di pagamento.

La bolletta deve indicare le opzioni di pagamento disponibili per il cliente finale, in conformità con quanto stabilito nel contratto. Per il servizio di maggior tutela, almeno una delle modalità di pagamento deve essere gratuita.

 

Denominazione del contratto del mercato libero.

Si riferisce alla denominazione dell’offerta commerciale associata al contratto stipulato dal cliente nel mercato libero.

Potenza impegnata e livello massimo di potenza prelevata.

Il livello di potenza indicato nei contratti e messo a disposizione dal fornitore (tecnicamente chiamato “potenza contrattualmente impegnata”) è determinato in base alle necessità del cliente al momento della stipula del contratto, considerando il tipo e il numero di apparecchi elettrici comunemente utilizzati. Per i clienti domestici, si tiene conto anche dei dati relativi ai livelli massimi di prelievo registrati ogni mese (come descritto più avanti). Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è generalmente di 3 kW. Il livello massimo di potenza effettivamente prelevata in ciascun mese, misurato dal contatore, può fornire al cliente informazioni utili per prendere decisioni più informate e consapevoli sulla potenza contrattualmente impegnata. Sia la potenza impegnata che il livello massimo di potenza prelevata sono indicati in kW nella bolletta.

 

Domestico residente/non residente.

Si tratta di un contratto per “utenza domestica” destinato a un cliente che utilizza l’elettricità per alimentare:

  • la propria abitazione, indipendentemente dal fatto che sia di residenza o meno, e le relative applicazioni;
  • i locali annessi all’abitazione, come studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, o adibiti a scopi agricoli;
  • i punti di ricarica privati per veicoli elettrici.


Per quanto riguarda il precedente punto ii, la classificazione come cliente domestico è applicabile solo se l’energia elettrica viene utilizzata tramite un singolo punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi (un solo POD e un solo contatore), e se la potenza disponibile non supera i 15 kW. La distinzione tra residenti e non residenti, basata sulla residenza anagrafica del titolare del contratto, è rilevante per l’applicazione di alcuni corrispettivi e importi nella bolletta, in particolare per una parte limitata dei costi legati alla Spesa per la materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, alla Spesa per gli oneri di sistema e alle Imposte.

 

Domestico con pompa di calore.

Soppresso.

 

Domestico ricarica veicoli elettrici.

Si tratta di un contratto per un’utenza domestica che ha partecipato alla sperimentazione progettata per agevolare la ricarica di veicoli elettrici in aree non accessibili al pubblico durante le ore notturne.

 

Altri usi.

Si applica a un cliente che utilizza l’elettricità per scopi diversi da quelli precedentemente indicati, come ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio, e simili.

 

Altri usi ricarica privata veicoli elettrici.

Si tratta di un contratto per un’utenza “altri usi” che ha partecipato alla sperimentazione pensata per facilitare la ricarica di veicoli elettrici in aree non accessibili al pubblico durante le ore notturne.

Letture rilevate.

La lettura effettiva è il valore numerico che appare sul display del contatore in una specifica data, solitamente coincidente con l’ultimo giorno del mese. Tale dato viene acquisito direttamente dal distributore, generalmente in modalità automatica e da remoto, senza necessitare dell’intervento del letturista, e successivamente trasmesso al fornitore del servizio.

 

Autoletture.

L’autolettura rappresenta il valore visualizzato sul display del contatore in una determinata data, rilevato direttamente dal cliente finale. Quest’ultimo è tenuto a comunicarlo al fornitore, qualora quest’ultimo abbia previsto la possibilità di effettuare tale operazione.

 

Letture stimate.

Per un determinato periodo, qualora non siano disponibili letture effettive o autoletture, la bolletta può riportare una lettura stimata. Questa rappresenta una previsione del valore che dovrebbe essere visualizzato sul display del contatore in una specifica data.

 

Letture ricondotte.

Si tratta della lettura che riguarda un preciso istante temporale, anteriore a una successiva rilevazione della misura effettiva, e viene determinata a partire da quest’ultima.

 

Consumi effettivi.

I consumi effettivi corrispondono ai kilowattora (kWh) calcolati tra due letture effettive, autoletture o letture stimate.

 

Consumi stimati.

I consumi presunti sono quelli attribuiti in assenza di letture effettive o autoletture, ossia quando nella bolletta vengono riportate letture stimate. Tali consumi vengono solitamente determinati in base alle informazioni storiche sui consumi del cliente, che sono a disposizione del fornitore.

 

Consumi fatturati.

I consumi fatturati corrispondono ai kilowattora (kWh) addebitati nella bolletta per il periodo di riferimento. Può verificarsi una discrepanza tra i consumi effettivi e quelli fatturati, dovuta al fatto che ai consumi effettivi possano essere aggiunti consumi stimati.

 

Letture/consumi articolati fascia oraria.

Il dettaglio delle letture e dei consumi è suddiviso in base alle diverse fasce orarie, come descritto nella sezione relativa alle fasce orarie.

 

Energia reattiva.

L’energia reattiva è un’energia accessoria utilizzata per il funzionamento degli apparecchi elettrici, che non genera effetti utili e contribuisce ad aumentare le perdite di rete. Se il suo valore supera una determinata soglia, viene indicata separatamente in bolletta, poiché può essere ridotta o eliminata localmente mediante specifici interventi impiantistici, come i condensatori di rifasamento. L’energia reattiva viene misurata in kVARh.

 

Ricalcolo.

Il ricalcolo dei consumi o dei corrispettivi già fatturati in bollette precedenti è indicato nella bolletta quando si verificano determinate condizioni. I ricalcoli possono avvenire nei seguenti casi:

  • quando vengono rese disponibili le letture effettive e i consumi effettivi, a seguito di bollette precedenti basate su letture stimate e consumi stimati.
  • In caso di modifica dei consumi, ad esempio per una ricostruzione dei consumi a causa di un malfunzionamento del contatore o di un errore nei dati di lettura forniti dal distributore.
  • Quando avviene una variazione dei prezzi applicati, come nel caso di specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.


Il ricalcolo può comportare un saldo a debito o a credito a favore del cliente, come indicato anche nella sezione successiva relativa alla Sintesi degli importi fatturati.

Spesa per la materia energia.

Questa voce include gli importi fatturati per le diverse attività svolte dal venditore al fine di fornire l’energia elettrica al cliente finale. Per il settore elettrico, essa comprende le voci relative all’acquisto dell’energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce l’equilibrio continuo tra domanda e offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (relativa alla gestione dei clienti), oltre a eventuali importi legati ai meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento. Per i clienti serviti in maggior tutela, che hanno attivato una modalità di addebito automatico delle somme dovute e ricevono la bolletta in formato elettronico, questa voce include anche lo sconto applicato per l’emissione elettronica della bolletta (si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio).

 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore.

Questa voce include gli importi fatturati per le diverse attività che permettono ai venditori, sia nel mercato libero che in maggior tutela, di fornire ai clienti finali l’energia elettrica consumata. Essa comprende gli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura, ossia la lettura del contatore e la messa a disposizione dei dati di consumo. Include inoltre gli importi fatturati per le componenti di incentivazione, il recupero della qualità del servizio e i meccanismi perequativi relativi a tali servizi (si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio).

 

Spesa per oneri di sistema.

Questa voce include gli importi fatturati per corrispettivi destinati a coprire i costi associati ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono sostenuti da tutti i clienti finali del servizio elettrico (si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio).

 

Ricalcoli.

Questa voce, che include gli importi fatturati a debito o a credito a favore del cliente, appare in bolletta solo in caso di ricalcoli derivanti da:

  • una modifica dei consumi, ad esempio a seguito di una ricostruzione dei consumi dovuta a un malfunzionamento del contatore o a un errore nel dato di lettura fornito dal distributore;
  • una modifica dei prezzi applicati, ad esempio in seguito a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.


(Si veda anche la descrizione della voce Ricalcoli nella parte relativa ai Dati delle letture e dei consumi).

 

Altre partite.

Questa voce include gli importi eventualmente addebitati o accreditati al cliente finale per oneri diversi da quelli relativi alla Spesa per la materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri generali. Tra le altre partite, possono essere inclusi, a titolo esemplificativo, gli interessi di mora, l’addebito o la restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi per l’allacciamento e il corrispettivo CMOR (si veda la descrizione della voce Corrispettivo CMOR). A seconda della tipologia, tali importi possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Bonus Sociale.

Questa voce include gli importi accreditati ai clienti che hanno richiesto il bonus. Si tratta di uno strumento introdotto dal Governo e attuato dall’Autorità, con la collaborazione dei Comuni, per offrire alle famiglie in condizioni di disagio economico un sostegno sulla spesa per la fornitura di energia elettrica. Il bonus sociale elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, ossia per coloro che, a causa di una grave malattia, sono costretti a utilizzare apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento in vita.

 

Totale imposte e IVA.

Questa voce include le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). La bolletta presenta, oltre alla voce complessiva riguardante l’importo totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro di dettaglio in cui sono evidenziati:

  • per le accise, l’ammontare dei kWh sui quali vengono applicate le singole aliquote;
  • per l’IVA, le basi imponibili e le aliquote applicate.

Costo medio unitario della bolletta.

Soppresso.

 

Costo medio unitario della spesa per la materia energia.

Soppresso.

Data di attivazione della fornitura.

La data di decorrenza è il momento a partire dal quale ha inizio la fornitura alle condizioni stabilite dal contratto. Solitamente non coincide con la data di firma del contratto, ma corrisponde alla data di attivazione iniziale della fornitura o al passaggio da un venditore a un altro. Può anche fare riferimento alla data di un subentro o di una voltura, oppure alla data di rinnovo del contratto. Questa informazione è riportata nella prima bolletta ricevuta dal cliente dal proprio venditore o in quella in cui vengono applicate le nuove condizioni contrattuali.

 

Durata del contratto.

È, ove previsto, la data di scadenza del contratto. In alternativa, viene indicato che la durata del contratto è indeterminata, in conformità con quanto stabilito dal Codice di condotta commerciale.

 

www.arera.it/consumatori

È la pagina web dedicata al consumatore che include i seguenti servizi regolati dall’Autorità e gestiti da Acquirente Unico S.p.A., anche in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) per conto dell’Autorità:

  • Portale Offerte: un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione in modalità open data delle offerte attualmente disponibili nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte sia alle utenze domestiche che alle imprese di piccola dimensione, come previsto dalla deliberazione 51/2018/R/com;
  • Portale Consumi: un portale informatico che consente l’accesso ai dati storici dei consumi di energia elettrica e gas naturale, oltre alle principali informazioni tecniche e contrattuali, destinato a tutte le utenze, come previsto dalla deliberazione 270/2019/R/com;
  • Sportello per il consumatore Energia e Ambiente: uno sportello gestito da Acquirente Unico S.p.A. per conto dell’Autorità, che svolge le attività previste dagli articoli 7, comma 6, e 44, comma 4, del decreto legislativo 93/11 e dall’articolo 1, comma 72, della legge 124/17.

 

Spesa annua sostenuta.

La spesa annua sostenuta è il totale derivante dalla somma delle spese riportate nelle ultime bollette che coprono l’anno precedente, considerando solo quanto dovuto per la fornitura di energia elettrica o gas naturale. L’importo della spesa annua viene aggiornato in ciascuna bolletta, in base agli importi effettivi della stessa. Viene fornita anche l’indicazione del periodo di inizio e fine per il quale è stata determinata la spesa. Nel calcolo della spesa annua non sono inclusi gli importi relativi al “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” né quelli delle voci “Altre partite”, come eventuali indennizzi o importi per servizi o prodotti aggiuntivi a pagamento previsti nell’offerta.

 

Tensione di alimentazione.

I clienti che usufruiscono delle condizioni di fornitura in maggior tutela sono allacciati alla rete in Bassa Tensione, con una tensione nominale di alimentazione di 220 Volt (monofase) o 380 Volt (trifase). Nella maggior parte dei casi, le forniture domestiche sono a 220 Volt.

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Quelli sopra elencati sono i dati che il fornitore è tenuto a comunicare sempre nella bolletta notificata al cliente allo scadere del periodo di fatturazione. A questi si aggiungono quelli che l’ARERA definisce “elementi di dettaglio”, ossia informazioni aggiuntive. In particolare, in questa sezione della bolletta vengono evidenziati diversi parametri relativi a prezzi e consumi.

Molti utenti, infatti, tendono a chiedersi “dove trovo il costo del kwh in bolletta”? La risposta è sotto la voce ‘quota energia’, inclusa tra le informazioni per la valorizzazione dei corrispettivi, ovvero:

Fasce orarie.

I periodi temporali durante i quali variano i prezzi dell’energia sono definiti attraverso diverse fasce orarie. I contatori, progettati per monitorare i consumi elettrici, sono capaci di registrare l’orario in cui tali consumi avvengono, permettendo così di distinguere tra le diverse fasce orarie. Queste fasce sono stabilite dall’Autorità e sono suddivise come segue:

  • Fascia F1: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 19:00, ad eccezione dei giorni festivi nazionali.
  • Fascia F2: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle 8:00 e dalle ore 19:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi nazionali; il sabato, dalle ore 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi nazionali.
  • Fascia F3: dal lunedì al sabato, dalle ore 00:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00; la domenica e i giorni festivi, tutte le ore della giornata.


Per i clienti domestici che sono serviti nel regime di maggior tutela, i consumi vengono distinti tra la fascia F1, come precedentemente definita, e la Fascia F23, che comprende la somma delle fasce F2 e F3. La fascia F23 è quindi determinata dalle 19:00 alle 8:00 di tutti i giorni feriali, nonché durante l’intero sabato, domenica e giorni festivi. In altre parole, tale fascia oraria include tutte le ore appartenenti alle fasce F2 e F3.

 

Prezzi unitari.

Si riferiscono agli importi che il cliente deve corrispondere per ogni kilowattora di energia consumato, per ciascun kilowatt di potenza impegnata, o per singola unità di tempo, come giorni, mese o anno.

 

Quota energia.

Include tutti gli importi da corrispondere in relazione al consumo di energia elettrica, ed è espressa in euro per kilowattora (€/kWh).

 

Quota fissa.

Riguarda tutti gli importi da versare indipendentemente dal livello di consumo. Di solito, l’unità di misura utilizzata è euro per cliente al mese (o euro per POD al mese).

 

Quota potenza.

Si tratta dell’importo da corrispondere in relazione alla potenza impegnata. Viene espresso in euro per kilowatt al mese (€/kW/mese). Ad esempio, se un cliente ha una potenza impegnata di 3 kW e il prezzo unitario è di 0,5500 euro/kW/mese, il pagamento mensile sarà pari a 3 x 0,5500 = 1,65 €.

 

Scaglioni.

Alcuni costi variano in base al livello dei consumi. I consumi fatturati vengono suddivisi in scaglioni, determinati in base al consumo medio giornaliero del cliente. Infatti, alcuni corrispettivi dipendono dal livello dei consumi annuali. Ogni scaglione ha un intervallo che va da un livello minimo a uno massimo (ad esempio: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh, ecc.). Se, per esempio, il consumo medio giornaliero del cliente è di 7 kWh, il consumo medio annuo risulterà essere di 7 x 365 = 2555 kWh, quindi verranno applicati i primi due scaglioni. Nella fattura, i 7 kWh di consumo medio giornaliero verranno suddivisi nel seguente modo:

  • 4.93 kWh nel primo scaglione (1800 kWh / 365 giorni);
  • 2.07 kWh nel secondo scaglione (755 kWh / 365 giorni).


In questo caso, 1800 kWh rappresentano l’ampiezza del primo scaglione, mentre 755 kWh è la parte di consumo annuo che rientra nel secondo scaglione.

 

Unità di misura.

L’unità di misura utilizzata per i consumi di energia elettrica è il kilowattora (kWh), che rappresenta l’energia assorbita in un’ora da un apparecchio con una potenza di 1 kW. Nella fattura, i consumi di energia elettrica vengono addebitati in euro per kWh (€/kWh). I consumi di energia reattiva, invece, sono misurati in kilovolt-ampere reattivi ora (kVARh) e fatturati in euro per kVARh (€/kVARh).

Spesa per la materia energia.

Questa voce, negli elementi di dettaglio, è suddivisa in due parti: la quota energia, che per i soli clienti domestici residenti può essere ulteriormente divisa in scaglioni di consumo, e la quota fissa. Essa comprende tutti i corrispettivi relativi alle varie attività necessarie per l’acquisto dell’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione al dettaglio, che vengono svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. Per i clienti serviti nel regime di maggior tutela, che hanno attivato la modalità di addebito automatico per gli importi fatturati e che ricevono la bolletta in formato elettronico, la voce include, come detrazione dalla quota fissa, lo sconto applicato per l’emissione in formato elettronico (si veda anche la sezione riguardante la Bolletta sintetica).

 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore.

Questa voce comprende gli importi relativi alle attività di trasporto dell’energia elettrica attraverso le reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e le attività di misurazione, che includono anche la gestione del contatore. Il livello di spesa per queste attività è stabilito dall’Autorità, seguendo criteri uniformi applicati su tutto il territorio nazionale, e tenendo conto dei costi sostenuti per ciascuna di queste operazioni. Negli elementi di dettaglio, i corrispettivi relativi a tali importi sono suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia.

 

Spesa per gli oneri di sistema.

Questa voce, negli elementi di dettaglio, è suddivisa nelle componenti tariffarie “componente ASOS”, che copre i costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione, e “componente ARIM”, che riguarda altri oneri relativi ad attività di interesse generale. Inoltre, è ulteriormente differenziata tra quota fissa, quota potenza e quota energia, in base alla struttura tariffaria definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel. Essa comprende corrispettivi destinati a coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che sono sostenuti da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Questi corrispettivi sono suddivisi in:

  • oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione di impianti CIP 6/92 (ASOS);
  • rimanenti oneri generali (ARIM), che coprono: l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti CIP 6/92 alimentati da rifiuti non biodegradabili; la messa in sicurezza del nucleare e le misure di compensazione territoriale; la copertura delle agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario; il sostegno alla ricerca di sistema; la copertura del bonus elettrico (che però viene rimborsato ai clienti che ne hanno diritto attraverso il bonus sociale); le integrazioni per le imprese elettriche minori; e la promozione dell’efficienza energetica.


Gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione degli impianti CIP 6/92 sono pagati in maniera differenziata tra le imprese ad alto consumo di energia elettrica e gli altri clienti. I rimanenti oneri generali, invece, sono sostenuti da tutti i clienti del sistema elettrico, senza distinzione (si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica).

Corrispettivo CMOR.

Il corrispettivo CMOR può essere addebitato al cliente dall’attuale venditore come indennizzo a favore di un precedente venditore, nel caso in cui il cliente non abbia saldato una o più bollette. Quando si verifica una morosità da parte del cliente nei confronti di un venditore precedente, quest’ultimo ha la possibilità di richiedere un indennizzo, ovvero il corrispettivo CMOR, come stabilito dall’Autorità. In questi casi, nella bolletta compare il seguente avviso: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il ‘Corrispettivo CMOR’, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”. Il CMOR viene fatturato nella sezione della bolletta relativa ad “Altre partite”.

Sommario

Bolletta energia elettrica: come leggere e valutare i consumi.

Come detto, la bolletta elettrica contiene – tra gli altri – i dati relativi al consumo energetico ascritto all’utenza; si tratta senza dubbio della parte più importante, in quanto l’addebito sui consumi è generalmente la voce che può variare maggiormente rispetto al corrispettivo complessivo fatturato dal fornitore.

In genere, i costi in bolletta si basano sulle letture rilevate o stimate dal venditore. Vediamo in breve qual è la differenza:

Lettura rilevata.

Corrisponde al numero che compare sul display del contatore alla data di lettura; la rilevazione viene effettuata direttamente dal fornitore che comunica poi l’informazione al venditore.

Lettura stimata.

Invece, è una stima del numero che dovrebbe comparire sul display del contatore. Il dato viene assunto come riferimento per la fatturazione in assenza di letture rilevate da parte del distributore.

Per tutelare il bilancio familiare, l’utente può procedere con la cosiddetta “autolettura” (qualora il venditore abbia previsto questa possibilità).

In sostanza, si tratta di una rilevazione effettuata direttamente dal cliente ad una certa data; questi poi si fa carico di trasmettere il dato al proprio fornitore. Le letture, naturalmente, si basano sui consumi effettivi o stimati che non sempre coincidono con quelli fatturati; in sintesi:

Consumi effettivi.

Come da diretta interpretazione dell’ARERA, sono i kilowattora (kW/h) risultanti fra due letture rilevate o autoletture comunicate.

Consumi
stimati.

Come da diretta interpretazione dell’ARERA, invece, sono quelli attribuiti all’utenza in mancanza di letture o autoletture.

Consumi fatturati.

Sono i KW/h che l’utente trova in bolletta in cui le differenze tra consumi effettivi e fatturati possono derivare dall’aggiunta di quelli stimati.

Da ciò si può intuire quanto sia importante avere un’idea di massima su come leggere la bolletta della luce.

È importante, a tal proposito, essere in grado di rilevare eventuali incongruenze, soprattutto qualora l’addebito risulti sproporzionato rispetto al reale consumo di energia elettrica.

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Quando si può aumentare potenza contatore.

placchetta con presa schuko su muro giallo

Non vi sono vincoli particolari ad un eventuale aumento della potenza del contatore; come spiega l’ARERA, “i clienti domestici possono selezionare un valore di potenza impegnata più adatto alle proprie esigenze, perché dal 2017 è possibile scegliere tra un numero molto più ampio di livelli di potenza, con passaggi di 0,5 kW per le fasce più popolate dell’utenza domestica”.

Da 3 kW fino a 6kW è possibile quindi scegliere tra diversi ‘scaglioni’ separati da 0,5 kW, così da modulare con precisione le caratteristiche della fornitura e adattarle alle proprie esigenze; per potenze superiori ai 6 kW, invece, gli scaglioni sono più ampi (da 5 kW ciascuno).

In linea di massimo, è possibile implementare un aumento della potenza del proprio contatore in presenza di precise esigenze energetiche e, nondimeno, se l’impianto esistente è in grado di ‘reggere’ una soglia maggiore rispetto a quella standard. Per agevolare questo tipo di valutazione, il consiglio è di controllare il “livello massimo di potenza prelevata” indicato in bolletta dal fornitore; il dato rappresenta il riscontro più adatto per determinare l’effettivo bisogno di energia elettrica.

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Domande frequenti sulla bolletta

La bolletta luce è il documento mediante il quale il fornitore di energia elettrica comunica gli oneri economici a carico dell’utente e, contestualmente, il termine ultimo per corrispondere all’azienda quanto dovuto. Rappresenta a tutti gli effetti il resoconto dei consumi energetici e delle spese sostenute per usufruire della fornitura. Si tratta, quindi, di un documento importante, poiché riporta le varie voci di spesa addebitate all’intestatario dell’utenza e non solo; per questo è importante saper leggere la bolletta elettrica correttamente e conoscere il significato di tutte le informazioni riportate al suo interno.

Quello che viene comunemente indicato come “canone RAI” è, in realtà, un’imposta introdotta negli anni Trenta, destinata solo in parte a finanziare il servizio radiotelevisivo pubblico. Nel nostro approfondimento, vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito, dalle modalità di pagamento alle esenzioni previste dalla normativa vigente.

Sono le voci di spesa inserite in bolletta che non dipendono direttamente dal consumo di energia elettrica; sono riportate all’interno del cosiddetto “scontrino dell’energia”, ovvero il prospetto con cui i fornitori riportano gli importi fatturati al cliente.