Servizio di maggior tutela o mercato libero.
Il servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) è definito come il servizio di maggior tutela. I clienti domestici o le piccole imprese (PMI) sono inclusi in questo servizio se non hanno mai cambiato venditore né sottoscritto un contratto nel mercato libero, o se hanno richiesto nuovamente l’applicazione del servizio dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero, con lo stesso o altri venditori. Le condizioni del servizio di maggior tutela sono applicabili anche a quei clienti domestici e PMI che risultano senza un venditore. Il mercato libero, invece, è quello in cui i clienti possono scegliere liberamente da quale fornitore e a quali condizioni acquistare l’energia elettrica. In questo contesto, le condizioni economiche e contrattuali della fornitura sono stabilite direttamente tra le parti coinvolte, senza l’intervento dell’Autorità.
Codice Offerta.
Si tratta del codice alfanumerico stabilito dalla deliberazione 135/2022/R/com, che identifica l’offerta commerciale e viene associato alla fornitura nel Registro delle Condizioni di Utenza (RCU).
Consumo annuo.
Il consumo annuo corrisponde al totale registrato in 12 mesi consecutivi, determinato dalla differenza tra le letture rilevate, autoletture o letture ricondotte che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Nel caso in cui siano disponibili solo letture che coprono un arco temporale superiore ai 12 mesi, il dato di consumo annuo viene calcolato applicando il criterio pro-quota die alla differenza tra le letture rilevate/autoletture/letture ricondotte. Se sono disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte utili per l’aggiornamento del dato, il consumo annuo riportato in bolletta verrà aggiornato di conseguenza. Qualora non siano disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte funzionali alla determinazione del consumo, quest’ultimo sarà stimato dal venditore in base ai dati a sua disposizione. Per le nuove attivazioni, in assenza di un dato che copra 12 mesi, il venditore indicherà in bolletta il consumo come rilevato o stimato dall’inizio della fornitura, specificandolo come “consumo da inizio fornitura”; dopo 12 mesi, il dato effettivo dovrebbe essere disponibile. Per il settore elettrico, il consumo annuo è ulteriormente suddiviso in base alle diverse fasce orarie (si veda la descrizione della voce “Fasce orarie”).
Recapiti del venditore.
I contatti (come posta, e-mail, modalità telematica o digitale, fax, numero telefonico) necessari per mettersi in relazione con il fornitore di energia elettrica, al fine di ottenere informazioni o presentare reclami, devono comprendere un indirizzo e-mail specificamente dedicato. In alternativa, è consentito un sistema telematico che garantisca la tracciabilità, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 8 del TIQV.
Recapiti del distributore.
I contatti (come posta, e-mail, fax, numero telefonico) relativi al servizio di segnalazione guasti elettrici devono essere forniti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica, le quali sono responsabili per l’intervento in caso di guasti o malfunzionamenti.
Informazioni sull’erogazione del bonus sociale.
Per i clienti aventi diritto al bonus sociale, il fornitore è obbligato a riportare in ogni bolletta in cui viene applicato il bonus (o una sua frazione) l’indicazione che la fornitura beneficia della compensazione della spesa. Inoltre, deve essere specificato il mese e l’anno entro i quali il cliente dovrà presentare la richiesta di rinnovo. (Si rimanda anche alla descrizione della voce “Bonus sociale”).
Modalità di pagamento.
La bolletta deve indicare le opzioni di pagamento disponibili per il cliente finale, in conformità con quanto stabilito nel contratto. Per il servizio di maggior tutela, almeno una delle modalità di pagamento deve essere gratuita.
Denominazione del contratto del mercato libero.
Si riferisce alla denominazione dell’offerta commerciale associata al contratto stipulato dal cliente nel mercato libero.