L’Autorità ha creato il Servizio Conciliazione per offrire ai clienti di luce, gas, acqua e teleriscaldamento uno strumento semplice e veloce per risolvere eventuali problemi con i fornitori. Si tratta di una procedura gratuita e completamente online, che prevede l’intervento di un conciliatore esperto, formato appositamente per gestire le controversie nei settori regolati. Il suo ruolo è quello di aiutare le parti coinvolte – ad esempio il cliente e l’operatore – a trovare un’intesa senza dover arrivare davanti a un giudice.
Anche chi produce e consuma energia elettrica (i cosiddetti prosumer) può rivolgersi a questo servizio in caso di disaccordi con gli operatori o con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ad esempio per questioni legate allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Tutti i venditori, distributori e gestori di servizi, ad eccezione del Fornitore di Ultima Istanza del gas (FUI), sono obbligati a partecipare al tentativo di conciliazione avviato tramite il Servizio. Questo passaggio è necessario anche per poter eventualmente proseguire con un’azione legale: infatti, il tentativo di conciliazione rappresenta una condizione obbligatoria prima di rivolgersi a un tribunale. Se le parti trovano un accordo, questo ha valore legale e può essere fatto rispettare davanti al giudice.
Il Servizio Conciliazione è gestito da Acquirente Unico su incarico dell’Autorità, in linea con le norme europee sull’ADR (Alternative Dispute Resolution), ed è registrato negli elenchi ufficiali europei ADR e ODR europei dedicati ai consumatori.
Per accedere al servizio: arera.it – domande e risposte
In alternativa, la regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO) permette anche di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione presso altri organismi riconosciuti. Ad esempio, ci si può rivolgere agli enti iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità – soprattutto per i clienti domestici – oppure partecipare a una procedura di negoziazione paritetica, gestita con il supporto delle associazioni dei consumatori.
Anche le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione tra l’Autorità e Unioncamere offrono questo tipo di servizio. Resta sempre valida la possibilità di ricorrere alla mediazione civile e commerciale prevista dal decreto legislativo 28/2010, aggiornato dal d.lgs. 149/2022, tramite gli organismi iscritti presso il Ministero della Giustizia.
Per consultare l’elenco degli organismi ADR riconosciuti, visita il sito dell’Autorità.
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