Se una bolletta non viene saldata entro la data di scadenza, anche solo in parte, Reset applicherà interessi di mora calcolati giornalmente a partire dal giorno successivo alla scadenza. L’ammontare degli interessi è stabilito sulla base del Tasso Ufficiale di Riferimento, aumentato di 8 punti percentuali. A questi si aggiungeranno eventuali costi sostenuti per solleciti e recupero crediti.
Inoltre, se il pagamento non viene effettuato, Reset può procedere alla sospensione della fornitura, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto.
Se dopo la scadenza della fattura il pagamento non risulta pervenuto, Reset può inviare al cliente una comunicazione formale di messa in mora tramite raccomandata A/R. Trascorsi 15 giorni dalla spedizione della raccomandata, e in assenza di pagamento, Reset potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura, con ulteriori 3 giorni lavorativi di preavviso.
Il cliente può dimostrare l’avvenuto saldo della fattura inviando copia della ricevuta via e-mail o altri canali indicati nella comunicazione ricevuta da Reset. Se il ritardo nel pagamento supera i 20 giorni, si applicheranno le condizioni previste dall’articolo 9 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Per i contatori connessi in bassa tensione, prima della sospensione totale dell’energia, Reset potrà procedere con una riduzione della potenza disponibile fino al 15%. Se entro 10 giorni dalla riduzione la situazione non viene regolarizzata, si procederà con l’interruzione completa della fornitura.
Ogni comunicazione ufficiale da parte di Reset specificherà con chiarezza le modalità attraverso cui il cliente potrà regolarizzare la sua posizione. Tali modalità non potranno risultare più complesse o onerose rispetto a quelle precedentemente pattuite.
L’interruzione del servizio avverrà compatibilmente con i tempi tecnici dei gestori terzi coinvolti nel trasporto e nel dispacciamento dell’energia elettrica (come i distributori e TERNA).
Se, a seguito di morosità, il contratto viene risolto e il cliente passa a un nuovo fornitore senza aver saldato i debiti precedenti, Reset potrà richiedere un indennizzo denominato CMOR, secondo le condizioni previste dalla delibera ARERA ARG/elt 219/10. Questo avviene solo in presenza di determinati requisiti, tra cui:
Il cliente è stato correttamente messo in mora;
Reset si riserva la possibilità di interrompere la fornitura senza preavviso se viene accertato un uso illecito dell’energia (es. prelievi non autorizzati o manomissione del contatore), indipendentemente dalle modalità con cui tali condotte siano state rilevate.
Il cliente è tenuto a sostenere tutte le spese maturate fino alla completa sospensione della fornitura, inclusi gli eventuali costi di sollecito, interessi, spese amministrative e, se previste, penali.
In mancanza di specifica indicazione da parte del cliente, Reset potrà imputare i pagamenti ricevuti seguendo quest’ordine:
Se Reset non dovesse rispettare le tempistiche previste dall’ARERA per la messa in mora o per la richiesta di sospensione, il cliente ha diritto a indennizzi automatici:
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